Il Tar sul decreto Genova: "È ilegittimo, colpe di Aspi non provate"

di Redazione

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Pubblicate le motivazioni con cui è stato rinviato il ricorso di Autostrade per l'Italia

Il Tar sul decreto Genova: "È ilegittimo, colpe di Aspi non provate"

Il decreto Genova, poi trasformato in legge, presenta profili di illegittimità costituzionale anche perché basato su "una meramente potenziale, perché non accertata, nemmeno in via latamente indiziaria, responsabilità di Aspi nella causazione" del crollo del Morandi. Lo hanno scritto i giudici del Tar Liguria nelle motivazioni con cui hanno rinviato alla Corte costituzionale il ricorso di Aspi. Dire che "Aspi è responsabile dell'evento - continuano i giudici - non potrebbe costituire ragione giustificativa del decreto legge perché si tratta di una valutazione che risulta essere stata adottata senza garanzie procedimentali, senza istruttoria adeguata a fare emergere anche solo elementi indiziari di responsabilità"."L'esclusione assoluta di Aspi dall'esecuzione di qualsiasi attività, essendo fondata sul solo 'sospetto' di una possibile responsabilità della concessionaria, viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza".

Il Tar spiega inoltre che i criteri con cui sono stati stabiliti i costi a carico di Aspi sono "indeterminati e non pertinenti". Lo scrivono i giudici del Tar ligure nelle motivazioni con cui ha rinviato il ricorso di Aspi contro il decreto Genova alla Corte costituzionale."Non è dato comprendere con precisione - si legge - sulla scorta di quali parametri economici sono state determinate leindennità per metro quadro. Dall'altro, sono indeterminati e non pertinenti con lo specifico valore dell'immobile i parametri relativi alle spese per gli acquisiti degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa". In altro passaggio della sentenza si ricorda tra l'altro che ad Aspi è stato chiesto un pagamenti a fine 2018 pari a 449,86 milioni di euro con la precisazione che "con successive intese si potranno definire le forme di disamina e rendicontazione dei fondi richiesti", salvo conguaglio.