Confetra nel mese di marzo ha impugnato al TAR Piemonte la delibera ART 194/2023 sul pagamento del contributo per il 2024 che ha inserito tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli spedizionieri. Il Tar si è recentemente espresso negativamente sull’istanza cautelare di sospensiva, rinviando all’esame di merito la discussione sul ricorso.
“Prendiamo atto della decisione del TAR – dichiara il Presidente Confetra Carlo De Ruvo – ma andiamo avanti per la nostra strada in quanto riteniamo la delibera totalmente illegittima”.“Quella delibera – prosegue De Ruvo – ha aggiunto tra i soggetti tenuti alla contribuzione le imprese che esercitano i “servizi di spedizione” e i “servizi ancillari” al trasporto nonché alla logistica”. In questo modo l’ART ha arbitrariamente sostituito il settore dell’autotrasporto merci, escluso per legge dalla contribuzione per il 2024, con due nuove categorie che operano nel libero mercato e che risultano già ampiamente regolate dal MIT e da altre Amministrazioni competenti. Se queste motivazioni sono valse ad escludere l’autotrasporto dalle competenze regolatorie dell’ART, non si comprende per quale motivo le stesse motivazioni non valgono per le attività di spedizione e dei servizi ancillari che invece l’Autorità ora assoggetta per la prima volta agli obblighi contributivi.
“Confetra – conclude De Ruvo – oltre a proseguire la partita sul piano giudiziario, sul piano politico solleciterà il Governo a dare attuazione all’ordine del giorno approvato dal Parlamento che lo impegna a valutare l’opportunità di estendere l’esclusione dalla competenza dell’ART e dal relativo onere contributivo anche alle altre attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci e alle attività accessorie e ad esse connesse”.