Traverso (Siap)7:Marassi, il locale dove si spacciava droga deve essere chiuso per dare un segnale chiaro "

di Claudio Baffico

4 min, 45 sec
Traverso (Siap)7:Marassi, il locale dove si spacciava droga deve essere chiuso per dare un segnale chiaro "

*Marassi, chiusura per 20 giorni di un locale dove si spacciava droga: quel negozio deve essere chiuso per dare un segnale chiaro — un provvedimento del Questore che evidenzia i limiti di un sistema ancora a compartimenti stagni

Dichiarazioni di ROBERTO TRAVERSO SIAP 

In relazione a una recente vicenda di cronaca che ha visto l’adozione, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, di un provvedimento di chiusura temporanea di un esercizio commerciale ai sensi dell’art. 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), appare necessario riportare il dibattito su un piano di analisi più ampio e strutturato, capace di cogliere il reale nodo della questione: l’efficacia complessiva dell’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa nei contesti urbani. L’intervento del Questore, che dispone la sospensione della licenza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, rappresenta senza dubbio uno strumento legittimo e immediato, fondato su una funzione preventiva e cautelare volta a interrompere situazioni di pericolosità sociale, ma proprio per la sua natura non può essere considerato risolutivo laddove emergano condotte penalmente rilevanti, quali attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dell’esercizio commerciale. È infatti lo stesso impianto normativo dell’art. 100 TULPS a prevedere la sospensione o, nei casi più gravi e reiterati, la revoca della licenza, misura quest’ultima che tuttavia richiede un percorso amministrativo fondato su presupposti di particolare gravità o reiterazione e che, nella prassi, difficilmente si traduce in un effetto immediatamente definitivo.

Il punto centrale è che l’ordinamento già prevede strumenti ben più incisivi, che se attivati in modo coordinato consentirebbero di incidere realmente sul fenomeno. In presenza di attività di spaccio, trovano infatti applicazione le disposizioni di cui all’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, che consentono all’Autorità giudiziaria di procedere penalmente e di disporre, ai sensi degli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale, il sequestro preventivo del locale utilizzato per l’attività illecita, finalizzato a impedire la prosecuzione del reato, fino ad arrivare, in caso di condanna, alla confisca del bene, determinando di fatto una chiusura definitiva dell’esercizio. A ciò si aggiungono le misure di prevenzione patrimoniali previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia), che, laddove ricorrano i presupposti di pericolosità qualificata o di contiguità con contesti criminali, consentono il sequestro e la confisca dei beni anche in sede non strettamente penale, incidendo direttamente sui patrimoni e sulle attività economiche utilizzate per finalità illecite. Sul piano amministrativo, inoltre, restano fermi i poteri dei Comuni, esercitati tramite gli uffici competenti (SUAP), di revoca o decadenza delle autorizzazioni commerciali in caso di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché i poteri prefettizi in materia di interdittiva antimafia, che possono impedire la prosecuzione dell’attività economica.

Il quadro normativo, dunque, è già completo e articolato. Ciò che emerge, invece, è una criticità nel metodo: l’assenza di un’effettiva integrazione tra gli strumenti disponibili e tra le diverse Autorità competenti. Quando si interviene esclusivamente con la sospensione temporanea della licenza, senza che a tale misura si affianchi un contestuale sviluppo sul piano penale, patrimoniale e amministrativo, si produce inevitabilmente un effetto limitato nel tempo, che rischia di tradursi in una mera gestione dell’emergenza. È questa la dimostrazione più evidente di un sistema che continua a muoversi per compartimenti stagni, nel quale ogni soggetto esercita legittimamente le proprie competenze, ma senza una reale sinergia operativa capace di trasformare l’intervento in un risultato definitivo.

In un’ottica di sicurezza urbana integrata, invece, il presupposto deve essere esattamente opposto: la contemporanea attivazione di tutte le leve normative disponibili, attraverso un coordinamento effettivo tra Forze di Polizia, Autorità giudiziaria, Prefettura, enti locali e Polizia Locale. Solo in questo modo è possibile passare da una misura temporanea a un’azione strutturale, capace di interrompere stabilmente le attività illecite e di restituire sicurezza ai territori. È evidente che l’adozione di misure più incisive espone l’Amministrazione al rischio di contenzioso e di impugnazioni da parte dei soggetti interessati, ma è altrettanto evidente che la funzione pubblica impone di assumersi la responsabilità di scelte efficaci, soprattutto quando sono in gioco fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini e sulla qualità della vita nei quartieri.

Il messaggio che deve essere chiaro è che laddove un esercizio commerciale venga utilizzato come luogo di spaccio, la risposta dello Stato non può limitarsi a una chiusura temporanea, ma deve tendere, attraverso l’utilizzo coordinato degli strumenti previsti dall’ordinamento, alla cessazione definitiva dell’attività illecita. Diversamente, si rischia non solo di non risolvere il problema, ma anche di alimentare un senso di inefficacia dell’azione pubblica, con conseguente frustrazione sia tra i cittadini sia tra gli operatori delle Forze di Polizia chiamati quotidianamente a intervenire sul territorio.

Occorre quindi un cambio di passo culturale e operativo, che superi definitivamente la logica della frammentazione e affermi un modello di sicurezza urbana fondato su integrazione, coordinamento e pieno utilizzo degli strumenti giuridici disponibili.

Ecco perché siamo convinti che l’introduzione dei cosiddetti “patti per la sicurezza”, previsti dal cosiddetto Decreto Minniti e basati su accordi strutturati tra Sindaco e Prefetto, possa rappresentare un passaggio utile per rendere più efficace e concreta l’azione di prevenzione e contrasto sul territorio, rafforzando proprio quella necessaria integrazione tra i diversi livelli istituzionali.

Roberto Traverso
SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia

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