Sampdoria, respinto il ricorso cautelare della Salernitana: il play out si gioca
di Maurizio Michieli
Il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato, domenica sera squadre in campo al "Ferraris"

Il Tfn (Tribunale Federale Nazionale della FIGC) ha respinto oggi il ricorso cautelare presentato dalla Salernitana che chiedeva l'annullamento del play out con la Sampdoria e l'allargamento della serie B a 21 squadre. La società campana può appellarsi alla Corte d'Appello Federale già entro stasera o aspettare quanto accadrà il 19 giugno (vigilia della sfida di ritorno), con i giudici che entreranno nel merito per capire se il dispositivo del 18 maggio sia stato o meno corretto dal punto di vista legale. In ogni caso domenica sera al "Ferraris" si giocherà.
Più probabile che la Salernitana, in caso sconfitta nel doppio confronto con la Sampdoria e quindi di retrocessone, si rivolga alla giustizia ordinaria (Tar e Consiglio di Stato) per chiedere la riammissione in soprannumero.
Ecco il dispositivo della sentenza:
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente
Giammaria Camici - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Andrea Giordano - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2025, sul ricorso ex art. 30 CGS CONI e 79 CGS FIGC proposto dalla
società US Salernitana 1919 Srl avverso i Comunicati Ufficiali n. 211 del 18 maggio 2025 e n. 224 del 5 giugno 2025 emessi dalla
Lega Nazionale Professionisti Serie B, la seguente
ORDINANZA
Letto ed esaminato il ricorso proposto dalla US Salernitana 1919 Srl con il quale, impugnando i Comunicati Ufficiali nn. 211/2025
e 224/2025 della LNPB, viene chiesto: in via cautelare, disporsi la sospensione dei play-out previsti per il 15 e 20 giugno 2025; nel
merito, annullare detti Comunicati e ordinare o indicare a FIGC e LNPB l’annullamento dei play-out e/o l’ampliamento del
Campionato di Serie B 2025/2026 a n. 21 o 22 squadre;
Rilevato che, nell’odierna Camera di consiglio, come da atto di comunicazione e convocazione delle parti, risulta in trattazione
l’istanza cautelare, essendo già fissata, per il giorno 19 giugno 2025, l’udienza di trattazione del merito;
In esito all’esame valutativo del ricorso proprio della fase cautelare;
Ritenuto che, prima facie, appare sussistere la competenza del Presidente della LNPB all'emanazione degli atti impugnati, ai sensi
dell'art. 27 comma 2 dello Statuto della LNPB;
Preso atto che, con decisione n. 0211/TFNSD-2024/2025 pubblicata in data 30 maggio 2025, questo Tribunale, nel contraddittorio
anche con le società intervenute Frosinone Calcio, US Salernitana e UC Sampdoria, ha irrogato alla società Brescia Calcio Spa la
sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro da scontare nella corrente stagione sportiva, con conseguente
riformulazione della classifica finale della “regular season” da parte della LNPB e posizionamento al 16° posto della US
Salernitana ed al 17° posto della UC Sampdoria;
Preso atto che, con decisione n. 0111/CFA-2024-2025 pubblicata in data 10 giugno 2025, la Corte Federale d’Appello ha dato atto
della rinuncia al reclamo proposto dalla società Brescia Calcio nei confronti di tutte le parti del primo grado dichiarando
l’estinzione del giudizio d’impugnazione;
Ritenuto che, in conseguenza di quanto ora detto, la citata decisione n. 211/TFNSD-2024-2025 è divenuta definitiva con
conseguente classifica finale della “regular season” del Campionato LNPB 2024/2025 con posizionamento al 16° posto della US
Salernitana ed al 17° posto della UC Sampdoria, con inerente loro diritto a disputare i play-out;
Preso atto che, con decisione di cui al dispositivo prot. n. 00620/2025 del 10 giugno 2025, il Collegio di Garanzia dello Sport ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla US Salernitana 1919 Srl per l’annullamento/revoca del comunicato ufficiale n.
211 del 18 maggio 2025 della LNPB;
Ritenuto, anche in virtù della decisione emessa dal massimo Organo della giustizia sportiva, che il primo motivo di ricorso risulta
privo di fumus boni iuris essendo fondato sulla eccepita illegittimità dell’ora citato C.U. n. 211/2025 LNPB, quale presupposto del
C.U. n. 224 del 5 giugno 2025;
Ritenuto che gli altri due motivi di ricorso appaiono anch’essi privi di fumus boni iuris, in quanto attinenti a profili di contenuto
organizzativo sportivo esulanti da aspetti giuridici (il secondo) ed esorbitanti dalla potestà e dalla giurisdizione di questo Tribunale
(il terzo);
Riservata alla fase di trattazione del merito la regolazione delle spese anche della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare avanzata dalla società ricorrente.
Conferma l'udienza del 19 giugno 2025, ore 12:45
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