Genova, il Tar: "I locali non sono responsabili degli schiamazzi per strada durante la movida"
di Redazione
Il Comune di Genova dovrà risarcire due cocktail bar chiusi in seguito alle ordinanze anti-movida. Non evidenziate "responsabilità del gestore"
In caso di rumori e disagi creati dalla movida notturna nel centro storico di Genova, il "gestore del locale non può vigilare e intervenire nei confronti delle persone che fanno schiamazzi o disturbano nella pubblica via fuori dal suo esercizio commerciale".
È uno dei motivi con cui il Tar della Liguria ha bocciato le ordinanze anti-movida disposte nei confronti di due cocktail bar nel centro storico.
Il tribunale amministrativo regionale, oltre a ordinare al Comune il primo risarcimento di 7.500 euro nei confronti di un bar chiuso per un mese e poi riaperto con l'imposizione di orario serale ridotto, ha disposto un risarcimento per un altro locale, stimando una "perdita di ricavi conseguibili nel periodo di chiusura dell'esercizio e di riduzione dell'orario per un importo di 4.500 euro".
"Il Comune si è limitato a descrivere gli inconvenienti cagionati dal fenomeno della movida notturna che la presenza del locale della ricorrente, insieme agli altri esercizi della zona, contribuirebbe a favorire, senza evidenziare responsabilità del gestore al riguardo, poiché non è stata indicata l'esistenza di fonti di disturbo all'interno del locale o negli spazi esterni di eventuale pertinenza dello stesso, ma esclusivamente nella pubblica via antistante tale esercizio, in un contesto spaziale estraneo al dovere di vigilanza del gestore - spiega il Tar nella sentenza che stabilisce il risarcimento danni di 4.500 euro per un bar - A tale riguardo, la difesa comunale richiama il regolamento di polizia urbana, in forza del quale è fatto obbligo a titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione "di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone nelle fasce orarie" notturne, ma tale previsione non può comportare anche l'obbligo né la legittimazione del gestore ad intervenire nei confronti delle persone, provenienti o meno dal suo locale, che stazionino nella pubblica via".
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