Genova, nodo ferroviario: il Tar respinge il ricorso di Acciaierie d'Italia

di Edoardo Cozza

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I giudici amministrativi lo giudicano inammissibile, che spiegano: "Ha un diritto di godimento e non reale, quindi non può farlo valere"

Genova, nodo ferroviario: il Tar respinge il ricorso di Acciaierie d'Italia

Il Tar della Liguria ha giudicato "inammissibile" il ricorso con cui la società Acciaierie d'Italia spa (già Arcelor Mittal Italia spa) ha impugnato gli atti del luglio 2020 con cui RFi ha approvato il progetto definitivo del collegamento aeroporto Genova-Ferrovia Gate nell'ambito del nodo ferroviario di Genova e le successive modifiche dello stesso progetto. Il Tar nella sentenza ricorda che "AdI ha acquisito dall'Ilva in amministrazione straordinaria l'affitto, con obbligo d'acquisto, del ramo d'azienda comprendente tra gli altri lo stabilimento siderurgico di Genova Cornigliano".

"L'esecuzione del progetto per la società ricorrente sarebbe pregiudizievole per l'attività di impresa nello stabilimento siderurgico di Cornigliano sotto il profilo della limitazione dell'utilizzo del sistema di trasporto ferroviario, anche alla luce di quattro ulteriori progetti (prolungamento della sopraelevata portuale, nuovo viadotto La Superba, messa in sicurezza del viadotto via Pionieri d'Italia e progetto Gronda di raddoppio dell'autostrada A 10)", spiega il Tar riassumendo la tesi di Acciaierie d'Italia che nell'agosto del 2021 ha impugnato anche gli atti con cui Rfi ha disposto occupazione d'urgenza temporanea di un anno per una parte di immobili, per un'altra parte invece preordinata all'espropriazione, anche relativamente al progetto per la demolizione e la ricostruzione cavalcavia su via Siffredi.

"Solo i diritti reali su cosa altrui conferiscono al titolare una posizione giuridica assoluta, ovvero tutelabile erga omnes (dunque, anche nei confronti dell'autorità espropriante) - spiega il Tar nella sentenza - Non così i diritti personali di godimento, quali l'affitto. Da qui l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, non essendo consentito ad AdI di far valere in nome proprio un diritto di Ilva s.p.a., proprietaria dei beni espropriandi e occupati, la quale non è stata neppure evocata in giudizio". Il Tar ha inoltre condannato AdI al pagamento di 6 mila euro di spese di giudizio.