Genova, Bucci eleggibile nel 2022: Cassazione chiude il caso. Piciocchi: "Fallito tentativo di ribaltare per via giudiziaria il verdetto elettorale"

di Stefano Rissetto

1 min, 52 sec

Il vicesindaco ha assistito Bucci come avvocato: "Cancellata anche la prospettiva obliqua di mettere in forse la candidatura alla presidenza della Regione"

Genova, Bucci eleggibile nel 2022: Cassazione chiude il caso. Piciocchi: "Fallito tentativo di ribaltare per via giudiziaria il verdetto elettorale"

La Corte di Cassazione chiude la questione dell'eleggibilità o meno di Marco Bucci alla carica di sindaco di Genova. L'ultimo ricorso dei cittadini, che avevano portato il quesito davanti al tribunale di Genova, è stato infatti bocciato dalla Suprema Corte.

In tutti i gradi di giudizio Bucci è stato assistito dal suo vice in Comune Pietro Piciocchi, di professione avvocato, mentre le ragioni dei ricorrenti erano sostenute da Luigino Montarsolo.

"Posso fare solo un commento politico - dice a Telenord Piciocchi, doppiamente a fianco di Bucci in questa vicenda - e dico che è fallito il tentativo di ribaltare per via giudiziaria il verdetto elettorale che aveva riconfermato Bucci a Palazzo Tursi. L'opposizione era dietro questo ricorso perché in consiglio comunale aveva ritenuto ineleggibile Bucci. Ora la Cassazione mette la parola fine".

Per noi questa pronuncia è importante perché se il sindaco fosse stato ritenuto ineleggibile, lo sarebbe stato anche alla presidenza della Regione. Se la sinistra sperava di far fuori il candidato Bucci, è andata male".

Secondo la Cassazione, "la categoria del 'commissario straordinario per la ricostruzione' non rientra nella categoria dei 'commissari di governo'". I giudici di ultima istanza hanno ricordato due sentenze del 2008 e del 2016, in cui si fissava il principio "che le disposizioni che sanciscono l’ineleggibilità sono norme a arattere eccezionale e non possono essere applicate analogicamente a casi diversi anche ove emerga una posizione similare".

"L’incarico di Commissario in esame, conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non dal Governo, si connota esclusivamente - prosegue la sentenza della Cassazione - con la qualificazione di “straordinario” in relazione agli eventi catastrofici che avevano colpito la città di Genova ed alla conseguente gravità della situazione per la popolazione e per il contesto territoriale, sociale ed economico coinvolto dall’evento ed i compiti e i poteri risultano attribuiti con puntuale descrizione e delimitazione nel decreto-legge n.109/2018 e succ. mod. in relazione alle specifiche esigenze indotte dalla necessità di affrontare e risolvere con tempestività una situazione di gravissima criticità ed emergenza".

Piciocchi, in veste di avvocato, aveva anche sollevato il problema del possibile difetto di giurisdizione, tema che la Cassazione ha giudicato assorbito dalla pronuncia di merito.