Spezia, multa e inibizione per l'a.d. Gazzoli: non potrà firmare contratti per un mese

di Redazione

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Il potere di firma resterà nelle mani soltanto del presidente del club Platek

Spezia, multa e inibizione per l'a.d. Gazzoli: non potrà firmare contratti per un mese

L'amministratore delegato dello Spezia Calcio, Andrea Gazzoli, è stato inibito per 30 giorni per alcuni fatti risalenti ai tempi in cui era dirigente generale della Spal. Dopo quanto comunicato dal Giudice Sportivo, l'a.d. è stato multato con un'ammenda di 10.500 euro, inoltre non potrà porre la firma su contratti sportivi fino alla fine dell'inibizione. Il periodo di stop avrà inizio il 29 dicembre e fino al 29 gennaio 2024, ovvero quasi tutto il periodo del mercato invernale.

Il potere di firma resterà nelle mani soltanto del presidente del club ligure Philip Platek.

Secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale, Gazzoli "direttore generale e legale rappresentante della societa` S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 26, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ha) del Regolamento del Settore Tecnico" è stato inibito "per avere consentito e comunque non impedito lo svolgimento da parte dell’allenatore di base, sig. Andrea BRUNELLO, dell’attivita` di allenatore dei portieri della prima squadra della societa` S.P.A.L. s.r.l., in occasione delle sedute di allenamento e prima dello svolgimento delle gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2022 - 2023, disputate a far data dal 14 febbraio 2023 e fino alla fine del campionato e della squadra della societa` S.P.A.L. s.r.l. partecipante al campionato Primavera 2, stagione sportiva 2022 - 2023; cio`, sebbene il sig. Andrea BRUNELLO fosse tesserato per la predetta societa` in qualita` di collaboratore tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

SAMUEL DI MEO, allenatore di giovani calciatori, tesserato per la societa` S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF e dagli artt. 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l’attivita` di allenatore dei portieri della squadra U18 della societa` S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta societa` in qualita` di collaboratore tecnico e benche´ non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;

FABIO BRETTA, dirigente tesserato per la societa` S.P.A.L. s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF, nonche´ dagli artt. 16, 27, commi 1 e 2, per avere svolto l’attivita` di allenatore dei portieri della squadra U13 della societa` S.P.A.L. s.r.l., stagione sportiva 2022 - 2023, sebbene fosse tesserato per la predetta societa` in qualita` di dirigente e non fosse in possesso della prescritta abilitazione di allenatore dei portieri;


-  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea GAZZOLI, Samuel DI MEO e Fabio BRETTA;

-  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

-  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione e di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Andrea GAZZOLI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Samuel DI MEO, e di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio BRETTA;".