Genova: "Non è obbligatorio accettare pagamenti con il Pos per sigarette", giudice annulla multa a tabaccaio. Moneta elettronica in bilico

di R.C.

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Genova: "Non è obbligatorio accettare pagamenti con il Pos per sigarette", giudice annulla multa a tabaccaio. Moneta elettronica in bilico

Non è obbligatorio accettare pagamenti con il Pos per la vendita di sigarette. Lo ha stabilito il giudice di pace di Genova, accogliendo il ricorso di un tabaccaio che si era rifiutato di vendere un pacchetto di sigarette a una cliente che voleva pagare con il bancomat. La vicenda, avvenuta nell’ottobre 2023, si è conclusa nei giorni scorsi con una sentenza che potrebbe aprire un dibattito su diritti, doveri e limiti dell’obbligo di pagamento elettronico, almeno per i beni sottoposti a regime di monopolio.

Il protagonista del caso è Lorenzo Cavana, esercente genovese assistito dagli avvocati Alessandro Gazzolo e Michele Bonacchi, che ha ottenuto l'annullamento della sanzione di 35,50 euro inflitta dalla Guardia di Finanza per il rifiuto del pagamento elettronico. La cliente, dopo essersi vista negare l'acquisto di un pacchetto da 5 euro e 50, aveva infatti chiamato le Fiamme Gialle, facendo scattare il verbale.

Ma il giudice ha ribaltato la situazione. Nelle motivazioni della sentenza, definite da alcuni osservatori "destinate a fare giurisprudenza", viene spiegato che costringere un tabaccaio ad accettare il Pos per la vendita di sigarette equivarrebbe a "sottoporlo a un duplice monopolio": da un lato quello del Monopolio di Stato, che impone prezzi fissi sui prodotti, dall'altro quello dei circuiti bancari, che impongono le commissioni sulle transazioni elettroniche.

Secondo il giudice, l’obbligo di accettare il Pos su prodotti a prezzo fisso imposti dalla legge sottrae al rivenditore qualsiasi margine di autonomia economica, esponendolo al rischio che le commissioni bancarie superino o azzerino l’aggio (cioè la percentuale di guadagno garantita dallo Stato). Non potendo legalmente aggiungere alcun costo al prezzo di vendita, il rivenditore finirebbe per lavorare in perdita, in contrasto – si legge – con l’articolo 41 della Costituzione, che tutela la libertà d’impresa. "L’aggio percepito dal rivenditore – scrive il giudice – verrebbe eroso dalle commissioni bancarie, senza possibilità di trasferire il costo sull’acquirente. Questo determinerebbe un pregiudizio economico rilevante per l’attività imprenditoriale del tabaccaio, al punto da comprometterne la sostenibilità economica".

Un precedente legale che potrebbe fare scuola - Il caso, pur riguardando una sanzione di modesta entità, potrebbe rappresentare un precedente giuridico importante, soprattutto in relazione al sempre più ampio ricorso ai pagamenti elettronici anche per piccole somme. La sentenza si inserisce in un contesto in cui le normative nazionali hanno reso obbligatorio l’utilizzo del Pos in quasi tutte le attività commerciali, salvo rare eccezioni.

Ma, come evidenziato in aula dai legali del tabaccaio, la combinazione tra prezzo imposto e commissioni bancarie non calmierate rappresenta una condizione unica e penalizzante per determinate categorie, come appunto i tabaccai.

Ora resta da capire se questa decisione resterà un caso isolato o se aprirà la strada a ulteriori ricorsi e riflessioni normative sul tema. Intanto, per Lorenzo Cavana, il verdetto ha portato una vittoria che va ben oltre i 35 euro della sanzione: una conferma del principio secondo cui anche il diritto a lavorare senza perdere soldi ha valore costituzionale.

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