Trasporto internazionale su strada: la Cassazione chiarisce limiti di responsabilità, stivaggio e prove di colpa grave

di Redazione

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Trasporto internazionale su strada: la Cassazione chiarisce limiti di responsabilità, stivaggio e prove di colpa grave

Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione — Cass. civ. n. 5052/2026 e Cass. civ. n. 12091/2026 — intervengono su alcuni aspetti fondamentali del trasporto internazionale di merci su strada, fornendo indicazioni operative rilevanti per vettori, spedizionieri, committenti e compagnie assicurative.

Le pronunce si inseriscono nell’ambito dell’applicazione della Convenzione CMR, riferimento normativo centrale per il trasporto internazionale su gomma, e chiariscono punti spesso oggetto di contenzioso: il limite del risarcimento, la prova della colpa grave, la corretta gestione delle operazioni di carico e stivaggio e il valore delle riserve inserite nella lettera di vettura.

Secondo l’avvocato Andrea Giardini dello Studio legale Zunarelli, “l’applicazione della Convenzione CMR richiede un livello molto elevato di precisione operativa e documentale. Non è sufficiente richiamarla in modo generico: servono procedure interne solide, controlli efficaci e clausole contrattuali costruite con attenzione”.

La prima ordinanza prende avvio da un caso di smarrimento di un collo contenente prodotti elettronici durante un trasporto internazionale. La Corte afferma che, per superare il limite risarcitorio previsto dalla CMR, non basta l’impossibilità per il vettore di spiegare l’evento dannoso: è necessario dimostrare in concreto la colpa grave, valutando elementi specifici come le circostanze del trasporto, le soste effettuate, il valore della merce e l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.

Come sottolinea ancora Giardini, “la decisione ridimensiona interpretazioni particolarmente rigide che si erano diffuse negli ultimi anni, ma allo stesso tempo richiama le imprese di trasporto alla necessità di dimostrare la correttezza delle proprie procedure operative”.

La seconda ordinanza riguarda invece un danno verificatosi durante un trasporto internazionale dalla Francia all’Italia, in cui il ribaltamento di due travi metalliche ha causato danni anche al semirimorchio del vettore. La Cassazione chiarisce che una clausola generica che attribuisce al mittente il carico e lo stivaggio non comporta automaticamente un’estensione della sua responsabilità anche per i danni al mezzo di trasporto.

“È un chiarimento importante per il settore”, evidenzia Giardini. “Le clausole contrattuali devono distinguere in modo netto tra responsabilità sulla merce e responsabilità su veicolo, attrezzature o danni a terzi”.

Un ulteriore punto centrale riguarda le riserve nella lettera di vettura CMR: quando il vettore rileva irregolarità evidenti nell’imballaggio o nello stivaggio, deve segnalarle in modo preciso, motivato e formalmente condiviso dal mittente. In assenza di riserve adeguate, eventuali contestazioni successive possono perdere efficacia.

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