Medici e operatori sanitari sono stati riconosciuti come vittime del dovere 

di Redazione

1 min, 27 sec

La proposta dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova è diventata legge: è l'articolo 16-bis del decreto rilancio

L'applicazione delle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, viene estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio.

E' questo il contenuto dell'Art. 16-bis del Decreto Rilancio approvato in via definitiva dal Senato (Estensione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da Covid-19). Un testo partito proprio su sollecitazione ligure e scritto a 4 mani da Federico Pinacci e Alessandro Bonsignore rispettivamente segretario e vice presidente dell'Ordine dei Medici di Genova.

Questa estensione implica che il coniuge e i figli superstiti, i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, potranno godere del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità, non potranno superare l'aliquota del 10% del numero di vacanze nell'organico.

Guarda l'intervista a Telenord di Alessandro Bonsignore e Federico Pinacci, vice presidente e segretario dell'Ordine dei medici di Genova.