Liguria: Consulta giudica incostituzionale legge sui dirigenti del Ssn. Regione: "Norma nata nel contesto eccezionale e temporaneo del post Covid"

di Redazione

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Strutture private accreditate non se ne possono avvalere

Liguria: Consulta giudica incostituzionale legge sui dirigenti del Ssn. Regione: "Norma nata nel contesto eccezionale e temporaneo del post Covid"

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria numero 20 del 2023, nella parte in cui consente, in via transitoria e fino al 2025, alle "strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, di avvalersi dell'operato di dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che abbiano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria (Alpi)".

Con una sentenza depositata oggi la Consulta ha affermato che la previsione della legge "si pone in contrasto con un principio fondamentale in materia di tutela della salute, vincolante per tutte le Regioni, che vieta ai medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il Ssn e ai quali è dunque consentito svolgere attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l'Alpi presso strutture sanitarie private accreditate". Anche quando, infatti, è stata transitoriamente introdotta, in considerazione della carenza degli spazi disponibili, la possibilità di un'Alpi "allargata" e si è consentito al direttore generale di assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi professionali privati, è stata sempre ribadita l'espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate.

Con questo divieto, stabilito dall'art. 1, comma 4, della legge 120 del 2007 e ripetutamente affermato dal legislatore statale negli anni, il legislatore, nota la Corte, "ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico", evitando che "potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture" accreditate, con il "pericolo di incrinamento della funzione ausiliaria" della rete sanitaria pubblica, che queste ultime svolgono.

A commento della pronuncia arriva una nota della Regione: “Prendendo atto del pronunciamento della Corte riguardo al comma 1, Regione Liguria evidenzia come la norma sia nata da una necessità acuita dopo il periodo Covid per l’abbattimento delle liste d’attesa: tale iniziativa si è mossa dalla necessità di un contesto particolare e temporaneo. Giova evidenziare anche che le censure di incostituzionalità rivolte al comma 2 dello stesso art. 47 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2023 non sono state ritenute tali dalla stessa Corte. In altre parole il comma 2 è in linea con la normativa ALPI (attività libero professionale intramuraria). In questo senso Regione Liguria è stata anticipatoria di quanto adottato dal recente decreto 73 del 7 giugno 2024 sulle liste d’attesa convertito in legge il 24 luglio scorso che auspica l’acquisizione di prestazioni in regime libero professionale intramoenia orientata all’abbattimento delle stesse liste”.