Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre: ecco tutte le regole
di Alessandro Bacci
Il green pass sarà necessario sia nel settore pubblico che privato, previste sanzioni e sospensioni per i lavoratori sprovvisti della cartificazione
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha firmato il dpcm che adotta le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre. Almeno in questa prima fase, per andare incontro ai cittadini che hanno avuto grandi difficoltà a scaricare i Green Pass, varranno anche i documenti cartacei.
Per "assicurare efficace ed efficiente" verifica del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della Salute "rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità" per una verifica "quotidiana e automatizzata" rivelando solo il "possesso" di un certificato "in corso di validità" e non "ulteriori informazioni". Di seguito tutte le risposte alle domande più frequenti:
Green pass e stipendio
Nell'articolo 1 del provvedimento si legge che "il personale ... nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Il decreto stabilisce che "per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".
Green pass e lavoratori privati
L'articolo 3, relativo al lavoro privato, tra l'altro si sofferma sulle imprese con meno di 15 dipendenti: in queste aziende è possibile sostituire il lavoratore privo di green pass. "Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata ... il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021", si legge.
Green pass e prima dose
L'articolo 5 si sofferma tra sui tempi relativi alla concessione del green pass e alla durata: per i guariti dal covid, il certificato arriva il giorno stesso della prima dose e ha una durata di 12 mesi a partire dalla guarigione attestata. Il decreto, all'articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green pass per chi riceve la prima dose di vaccino: il certificato non viene rilasciato dopo 15 giorni ma "dalla medesima somministrazione". Quindi, subito.
Green pass, multe e sanzioni
Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l'introduzione dell'obbligo vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato. Più nel dettaglio, "l’accesso del personale nei luoghi di lavoro" senza Green Pass è punito con una "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". Multe non solo per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro che non controllano. Il dl approvato dal Consiglio dei ministri oggi sull'estensione del passaporto vaccinale prevede infatti siano a loro a controllare, con multe -per chi non lo fa- che vanno da 400 a mille euro.
Green pass, per chi non è obbligatorio
- i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
- i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;
- i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
Green pass e tamponi
Il decreto green pass prevede tamponi covid gratis per i soggetti fragili che non possono vaccinarsi. Prezzi dei tamponi calmierati per gli altri cittadini. Scendono a 15 e 8 euro fino al 31 dicembre, data in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza, con ampliamento per le farmacie. Per tutti i fragili che non possono vaccinarsi sarà gratuito, mentre sarà fissato a 8 euro per gli under 18 e a 15 euro per tutti gli altri.
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