Alluvione 2011, la Cassazione: "Il Comune di Genova impreparato"
di Redazione
3 min, 38 sec
"Ridurre la pena alla Vincenzi e aumentare quella a Scidone"
"Ci sarebbero dovute essere, in giro per la città, auto della Polizia municipale munite di megafoni per allertare la popolazione, mezzi con nastri e transenne atti a chiudere le strade, pronti a concentrarsi nel punto in cui la criticità si fosse palesata tale. E un raccordo costante con forze dell'ordine e vigili del fuoco, oltre che con le direzioni scolastiche e le aziende di trasporto pubblico" e prima dell'esondazione del rio Fereggiano "c'era ancora quasi un'ora di tempo, ma in realtà non si fece nulla". Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni, depositate oggi, relative all'udienza dello scorso 12 aprile che ha disposto l'appello bis per l'ex sindaca di Genova Marta Vincenzi e gli alti cinque imputati nel processo per le sei vittime dell'alluvione del 4 novembre 2011. I supremi giudici scrivono anche, parlando del Comune di Genova, che "non è vero che ci si fosse attrezzati per gestire l'emergenza, una volta concretizzatasi in un punto specifico".
Al Centro di Protezione civile di Genova, il Coc, scrive la Cassazione ricordando le testimonianze, si vedeva "i suoi soggetti principali, che peraltro erano stati via gran parte della mattinata nonostante l'emergenza in atto, in preda alla confusione: ed a quel punto era ormai presente in loco anche il sindaco Vincenzi, come ricorda il giudice di primo grado, che, diversamente da quelli di appello, ritiene importante ricostruire l'ora precisa in cui la stessa Vincenzi tornò al 'Matitone'. In proposito, gli 'ermellini', ritengono che l'ex sindaco di Torino Piero Fassino non abbia buona memoria a dire che la Vincenzi si era trattenuta alla congresso Eurocities oltre le 12 del 4 novembre. Secondo la Suprema Corte, "a fronte di una scelta, che non era politica, ma di alta amministrazione, che legittimamente poteva essere assunta da chi gestiva, per legge o di fatto, l'emergenza, quale era quella di non chiudere preventivamente le scuole, la soluzione che si imponeva, era quella di attivare le risorse per poter immediatamente intervenire qualora l'evento si fosse effettivamente verificato, assumendo ex ante solo i provvedimenti cautelari ritenuti necessari ed attuabili". Ma purtroppo, afferma la Cassazione, "diversamente da quanto opinano i difensori degli imputati, la macchina allestita fu colposamente insufficiente ed inefficiente".
"Pare evidente, tuttavia, che il giudice del rinvio, quando andrà a riquantificare la pena, non potrà non tenere conto che il contemporaneo impegno ad Eurocities ha comunque reso alla Vincenzi più complessa la gestione dell'emergenza e ne attenua la responsabilità rispetto ad altri soggetti, quale l'Assessore Francesco Scidone e il massimo responsabile tecnico Gianfranco Delponte che se ne sono occupati in via esclusiva, dall'inizio alla fine delle drammatiche vicende che ci occupano. E che non a caso si palesano come coloro che, in primis, orchestrano il falso" sulla presenza del volontario Andrea Magini lungo il rio Fereggiano. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni che hanno disposto l'appello bis per i sei imputati per le vittime dell'alluvione di Genova del 2011. Dunque dovrebbe essere ricalcolata al ribasso la condanna a cinque anni di reclusione per l'ex sindaca Vincenzi, mentre dovrebbe essere aumentata quella per Scidone e Delponte.
E' "pacifico che nelle prime fasi il sindaco abbia condiviso con il suo assessore alla protezione civile la scelta attendista, della cui legittimità si è ampiamente detto in precedenza, di non chiudere le scuole e di non inibire la circolazione stradale ed il parcheggio, almeno fino a quando non si avesse una qualche certezza sulla zona in cui si sarebbe abbattuto il temporale autorigenerante". Lo afferma la Cassazione nel verdetto sull'alluvione di Genova aggiungendo che "è altrettanto provato" che l'ex sindaca Marta Vincenzi "non abbia impartito alcuna direttiva, del tipo di quelle pur previste per Sestri Ponente, perchè, a fronte di tale scelta, si attivassero e venissero costantemente tenuti aperti canali di contatto con dirigenti scolastici, aziende di trasporto pubblico, forze dell'ordine, vigili del fuoco, per un aggiornamento in tempo reale sulla situazione e sulle incombenti criticità e per un immediato raccordo operativo sul da farsi". Aggiungono i supremi giudici che, "soprattutto", Vincenzi "non risulta essersi attivata o preoccupata di dare cogenti disposizioni perchè le zone potenzialmente interessate dalle esondazioni avessero un adeguato presidio di uomini della Polizia Municipale, con le relative dotazioni (megafoni, nastri, transenne), pronti all'occorrenza a chiudere le strade". Rilevano gli 'ermellini' - nel loro verdetto di 230 pagine - che l'ex sindaca non risulta "nemmeno essersi preoccupata di sollecitare quella vigilanza attenta sull'effettiva presenza dei volontari sugli argini dei corsi d'acqua a rischio di esondazione che pure è mancata".
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