Nuova ordinanza, via libera ai centri estivi e ai buffet assistiti
di Redazione
Sì ai condizionatori nei locali e agli incontri con i congiunti delle regioni limitrofe, le FAQ
Il settore benessere, parrucchieri ed estetisti nei prossimi mesi in Liguria potranno restare aperti anche nei giorni festivi fino a un monte ore settimanale non superiore a cento. Lo prevede la nuova ordinanza regionale sull'emergenza coronavirus che conferma anche il 'via' all'apertura dei centri estivi per i bambini sopra i tre anni dal primo giugno. L'ordinanza dà il via libera ad accordi tra Regioni confinanti per far incontrare parenti e congiunti.
Nella ristorazione in Liguria sono consentiti i buffet, purché serviti da operatori muniti di guanti e mascherine e senza che nessuno tocchi cibi o bevande durante la somministrazione. Per il mondo alberghiero la Regione Liguria stabilisce che negli ambienti comuni debba essere mantenuta una distanza interpersonale minima di almeno un metro ad eccezione dei nuclei familiari e delle persone che dormono nella stessa stanza. La Regione dà inoltre il via libera all'accensione dei condizionatori per arieggiare qualsiasi locale.
Sono state pubblicate anche le FAQ, risposte alle domande più comuni, sui contenuti dell'ultima ordinanza:
1. Cosa si intende per garantire il rispetto delle distanze interpersonali in tutte le aree comuni nelle strutture ricettive e alberghiere?
Negli ambienti comuni delle strutture alberghiere è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. In ogni situazione stanziale, incluso durante l’uso dell’ascensore, si applicano le indicazioni relative al distanziamento interpersonale previste per la ristorazione. Fanno eccezione le persone che appartengono allo stesso nucleo familiare o allo stesso gruppo di viaggiatori o occupano la stessa camera.”
2. Se assistito, è possibile effettuare servizi a buffet?
Si precisa che per consumazione a buffet si intende la modalità di consumazione di cibo che comporta il prelievo del cibo medesimo direttamente ad opera del consumatore da recipienti aperti e accessibili anche con uso di posate già in uso al consumatore stesso o di posate collocate nel recipiente per l'uso comune. Ne consegue la possibilità di un contatto indiretto, a breve distanza di tempo, tra più consumatori per il tramite delle posate o del cibo contenuto nei recipienti.
Queste sono le caratteristiche della tipologia di consumazione a buffet che hanno determinato il divieto di tale modalità. Altra cosa è invece la modalità di prelievo che avviene attraverso la consegna del cibo da parte di un operatore, con prelievo da parte di questo delle pietanze indicate dal consumatore tra quelle esposte sul banco, adeguatamente protetto con vetro o altra superficie impermeabile. Laddove, quindi, il prelievo del cibo avvenga per il tramite di operatore dell'esercizio, non ricorre il divieto di consumazione a buffet.
3. Quali indicazioni devono essere applicate agli appartamenti in affitto per uso breve?
Agli appartamenti in affitto ad uso breve devono essere applicate le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", relative alle “Strutture ricettive”, laddove applicabili.
4. Qualora una attività ricompresa in quelle di cui all’allegato I dell’ordinanza 30/2020 non può escludere il ricircolo d’aria per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio un adeguamento tecnologico dell’impianto?
Le linee di indirizzo di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 30/2020 prevedono in diversi punti l’esclusione della funzione di ricircolo dell’aria per impianti di condizionamento (ristorazione, servizi alla persona, commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, musei, archivi e biblioteche). La prescrizione deve intendersi subordinata alla possibilità tecnica di escludere il ricircolo d’aria, tenuto conto dell’impianto in essere, senza obbligo di sostituzione, di adeguamento
tecnologico né di interdizione. L’impianto può pertanto essere utilizzato anche se determina il ricircolo, con misure compensative quali l’arieggiamento dei locali.
5. Si richiedono chiarimenti in merito alle linee guida da applicarsi al Settore del Commercio
Agli esercizi commerciali si applica quanto previsto nelle "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità di cui all’allegato 17 del d.P.C.M. 17 maggio 2020 adottate dalla Regione Liguria con propria ordinanza.
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