Diga Foranea, il Tar accoglie il ricorso: "Sospesa la stipula del contratto, non le verifiche da fare"
di Edoardo Cozza
Ad adire il giudice amministrativo il consorzio composto da Gavio, Caltagirone, Acciona e Rcm: la trattazione della domanda cautelare è prevista per il 18 novembre
"La concessione della misura cautelare monocratica dev'essere utilmente limitata alla stipulazione del contratto, fermo il proseguimento delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'aggiudicatario". È quanto contenuto nelle motivazioni del decreto del Tar della Liguria sull'appalto della nuova diga foranea del porto di Genova.
Le motivazioni fanno riferimento anche al fatto che il decreto di aggiudicazione riguarda un'opera pubblica di "particolare complessità e di rilevante impatto finanziata in parte con risorse del Pnrr e inserita nel Piano nazionale complementare", richiamando la normativa speciale per questi appalti prevista per legge. Il giudice amministrativo ha accolto la domanda di misura cautelare presentata dalla cordata sconfitta per l'opera, rappresentata da Consorzio Stabile Eteria (Gavio - Caltagirone), Acciona Construcción. e Rcm Costruzioni e "sospende l'esecuzione del decreto di aggiudicazione del 12 ottobre 2022, ai soli fini della stipulazione del contratto, fissando per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 18 novembre 2022".
Il ricorso è stato presentato contro il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova Paolo Emilio Signorini, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova. Il ricorso contesta l'aggiudicazione dell'appalto a Webuild, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincosit e Società Italiana Dragaggi.
"Il Commissario Straordinario, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, potrebbe prescindere dal rispetto del termine di stand-still e stipulare il contratto anteriormente alla prima camera di consiglio utile - spiega il Tar accogliendo la prima domanda cautelare - La eventuale stipulazione del contratto anteriormente alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare frustrerebbe irrimediabilmente l'interesse primario del ricorrente all'aggiudicazione della commessa, sicché ricorrono i requisiti di estrema gravità ed urgenza. Le valutazioni sull'applicazione delle normative, circa la coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del Pnrr, riguardo alla comparazione dell'irreparabilità del danno lamentato dal ricorrente con l'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure, pertengono propriamente alla naturale fase collegiale di trattazione della domanda cautelare".
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