Incentivi a stufe e caldaie a biomassa, nessuno stop generalizzato: cosa cambia dal 2026

di Redazione

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Incentivi a stufe e caldaie a biomassa, nessuno stop generalizzato: cosa cambia dal 2026

Nessun blocco generalizzato agli incentivi per stufe, caminetti, termocamini e caldaie alimentate a biomassa legnosa. Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva RED III, intervengono sui requisiti necessari per ottenere gli incentivi, rendendo però più selettivo l'accesso alle agevolazioni.

La novità principale non consiste quindi nell'esclusione delle biomasse dai sistemi di sostegno, ma nella scelta di concentrare maggiormente le risorse sulla sostituzione degli impianti esistenti e sull'installazione di apparecchi caratterizzati da migliori prestazioni ambientali.

Una precisazione importante, soprattutto alla luce delle informazioni circolate nelle ultime settimane, che possono aver generato dubbi tra consumatori, installatori e operatori del settore.

Le biomasse restano tra le tecnologie incentivabili

Il nuovo quadro normativo non cancella la possibilità di accedere agli incentivi per i generatori a biomassa. Nel rispetto dei requisiti previsti dai singoli strumenti, continuano infatti a essere possibili agevolazioni per la sostituzione di apparecchi esistenti attraverso sistemi moderni alimentati a biomassa.

Tra gli strumenti interessati rientrano il Conto Termico 3.0, le detrazioni fiscali e gli eventuali programmi regionali o locali.

Il nuovo Allegato IV del D.Lgs. 199/2021 individua espressamente alcune delle sostituzioni ammesse, comprendendo generatori a biomassa installati al posto di apparecchi alimentati a biomassa, gasolio, carbone o olio combustibile. In determinate condizioni possono essere interessate anche sostituzioni di generatori alimentati a GPL e gas naturale.

La direzione scelta dal legislatore è dunque quella di favorire il rinnovamento del parco impiantistico, incentivando tecnologie più moderne e caratterizzate da prestazioni ambientali migliori.

La vera novità: più spazio alle sostituzioni

È proprio questo il punto centrale delle nuove disposizioni.

La semplice nuova installazione di un generatore a biomassa, quando non comporta la sostituzione di un apparecchio esistente, non rientra più nello stesso modo nel perimetro degli interventi incentivabili previsto dal nuovo Allegato IV.

La misura punta quindi a indirizzare le risorse pubbliche verso il ricambio degli impianti già presenti nelle abitazioni e negli edifici. L'obiettivo è sostituire generatori vecchi e meno efficienti con apparecchi di nuova generazione, riducendo consumi ed emissioni.

Chi, ad esempio, sostituisce una vecchia stufa a legna, una caldaia a biomassa o un generatore alimentato a gasolio con un nuovo apparecchio a biomassa può quindi continuare a beneficiare degli incentivi, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla specifica misura.

Nessun rendimento dell’87% valido per tutti gli apparecchi

Un'altra questione sulla quale è necessario fare chiarezza riguarda il rendimento minimo.

Non è corretto affermare che tutti i nuovi generatori a biomassa debbano necessariamente raggiungere un rendimento dell'87%. I requisiti variano infatti in base alla tipologia e alla potenza dell'apparecchio.

Per gli apparecchi a biomassa assume particolare importanza il rispetto della classe ambientale 5 stelle prevista dal DM 186/2017.

Per le caldaie a biomassa fino a 500 kW è inoltre prevista la conformità alla classe 5 della norma UNI EN 303-5, insieme a un requisito minimo di rendimento termico utile calcolato sulla base della potenza nominale della caldaia.

La formula prevista è:

η ≥ 87 + log(Pn)

dove Pn indica la potenza nominale della caldaia.

Il valore dell'87%, quindi, non può essere considerato una soglia universale applicabile indistintamente a stufe, inserti, termocamini e caldaie.

Il limite di 1 mg/Nm³ riguarda un caso specifico

Anche sul fronte delle emissioni è importante evitare generalizzazioni.

Il limite relativo al particolato primario, indicato in PP10 ≤ 1 mg/Nm³, non rappresenta un requisito trasversale applicabile a tutti gli interventi incentivati con biomassa.

La prescrizione riguarda una fattispecie specifica, ovvero la sostituzione di generatori alimentati a GPL o gas naturale con nuovi generatori a biomassa.

La stessa condizione non viene invece applicata, in questi termini, alla sostituzione di vecchi generatori alimentati a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio.

La normativa contempla inoltre una specifica deroga per determinati interventi realizzati in aree non metanizzate da aziende agricole e imprese forestali, nel rispetto delle condizioni previste.

Anche in questo caso, dunque, presentare il limite di 1 mg/Nm³ come un requisito generale per tutte le biomasse rischia di fornire un'immagine distorta delle nuove disposizioni.

Non è un divieto alle biomasse

La modifica normativa non introduce quindi un divieto generalizzato agli incentivi per stufe, caminetti, termocamini e caldaie a biomassa.

La logica appare piuttosto quella di selezionare maggiormente gli interventi, concentrando il sostegno economico sul rinnovo degli impianti esistenti e sulle tecnologie che garantiscono migliori prestazioni.

Il tema si inserisce nel più ampio percorso di ricambio tecnologico del parco installato. Sostituire apparecchi obsoleti con generatori moderni consente infatti di intervenire sull'efficienza e, in determinate condizioni, di ridurre consumi ed emissioni.

La questione della combustione domestica della biomassa e del suo impatto sulla qualità dell'aria rimane naturalmente centrale nel dibattito sulle politiche energetiche. Tuttavia, questo tema deve essere distinto dall'interpretazione delle norme sugli incentivi.

Cosa cambia per chi vuole cambiare impianto

Per chi nel 2026 sta valutando la sostituzione di una stufa o di una caldaia a biomassa, il quadro non è quindi quello di un blocco delle agevolazioni.

Prima di procedere sarà però necessario verificare attentamente:

  • se l'intervento rientra tra le sostituzioni ammesse;
  • se il nuovo generatore rispetta i requisiti ambientali e prestazionali previsti;
  • quali condizioni sono richieste dallo specifico incentivo scelto;
  • se nella propria Regione sono presenti ulteriori prescrizioni o limitazioni.

Il consiglio, soprattutto per interventi di una certa rilevanza, è quello di verificare preventivamente la documentazione tecnica e i requisiti richiesti dal Conto Termico, dalle detrazioni fiscali o dagli eventuali bandi regionali.

In sintesi, parlare di “stop agli incentivi per le biomasse” è fuorviante. Le agevolazioni non vengono cancellate in maniera generalizzata: il sistema diventa più selettivo e premia soprattutto la sostituzione dei vecchi generatori con apparecchi moderni, efficienti e conformi ai più recenti requisiti ambientali.

La novità, quindi, non è la fine degli incentivi alle biomasse, ma un ulteriore orientamento delle risorse pubbliche verso il ricambio tecnologico degli impianti esistenti.

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