Sampdoria, concordato liquidatorio semplificato o liquidazione giudiziale: le differenze

di Redazione

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L'economista Roberto Albisetti delinea gli scenari possibili per il futuro della società blucerchiata

Sampdoria, concordato liquidatorio semplificato o liquidazione giudiziale: le differenze

Di Roberto Albisetti*

La situazione societaria della Sampdoria sta entrando in una fase particolarmente complessa che probabilmente condurrà alla liquidazione della società. Il procedimento di composizione negoziata della Sampdoria non e’ una procedura concorsuale (fallimentare) ma è stato un tentativo di mediazione dell’esperto nominato dalla Camera di Commercio per trovare un accordo con i creditori e salvaguardare la continuità aziendale. Durante questo periodo i creditori hanno sospeso azioni esecutive cautelari sul patrimonio della società, le banche e gli altri creditori hanno partecipato attivamente nella ricerca di una soluzione, mentre la società ha mantenuto la gestione dell’impresa. 

Il prolungato disinteresse del mercato sulla opportunità di acquisire la Sampdoria è un forte segnale della riduzione del suo valore, che è una protezione per i creditori. Con il passare delle settimane è sempre piu’ difficile che la Samp trovi un accordo con i creditori, mancando un apporto di fondi freschi (prestito convertibile, aumento di capitale dei soci, investitore acquirente) che è condizione per sostenere il risanamento della societa’ e per chiudere un accordo.

Quando l’esperto si convincesse che non esistono piu’ le condizioni per un accordo con i creditori, abbandonando la prospettiva di risanamento aziendale con la gestione attuale, la composizione negoziale si chiuderebbe con una relazione finale che l’esperto presenta al tribunale, all’impresa e ai creditori e che conduce all’archiviazione del procedimento.

A quel punto, esistono in teoria tre scenari: il concordato liquidatorio semplificato, il concordato ordinario e la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Di fatto, pero, credo che vi siano solo due soluzioni: il concordato liquidatorio semplificato e la liquidazione giudiziale

In questo scenario, se la relazione finale dell’esperto inviata al tribunale conducesse all’archiviazione della procedura stragiudiziale, il giudice avrebbe evidenza dello stato d’insolvenza e dovrebbe presentare la richiesta di liquidazione giudiziale (ex fallimento) in base al nuovo codice della crisi, che apre alla liquidazione del patrimonio del debitore insolvente. 

In alternativa, il nuovo codice della crisi lascerebbe aperta al debitore anche la possibilità di iniziare un concordato liquidatorio semplificato, su iniziativa dei suoi amministratori, entro due mesi dalla relazione finale dell’esperto. La Sampdoria potrebbe in teoria presentare una proposta di concordato semplificato con la cessione del patrimonio supportato da un piano di liquidazione, che dovrebbe presentare una soluzione concorsuale piu agile e rapida rispetto alla liquidazione giudiziale. In questo caso l’iniziativa del procedimento di liquidazione è del debitore e non del giudice. L’amministrazione della Sampdoria potrebbe preparare la proposta di piano liquidatorio, senza la necessità di richiedere la votazione dei creditori, e il giudice interverrebbe solo con il decreto di omologa e la nomina di un liquidatore. 

Tuttavia, dopo le difficoltà e il probabile insuccesso della composizione negoziale, abbiamo ragionevoli dubbi sulla efficacia del concordato liquidatorio. I proventi della liquidazione per soddisfare i creditori dovrebbero comunque arrivare da un acquirente esterno, che sinora la proprietà attuale e i suoi consulenti non hanno trovato. 

Le conclusioni della relazione finale dell’esperto influenzeranno l’orientamento del tribunale sulla fase liquidatoria a seguire.

In entrambi i casi, comunque, gli azionisti attuali perderebbero sia controllo che azioni. 

Si tratta di due procedimenti concorsuali con notevoli differenze e complessitàNel caso della liquidazione giudiziale il ruolo del tribunale è più pervasivo, il tribunale nomina un giudice delegato, un curatore e un comitato dei creditori che dovrebbero dare maggiori garanzie ai creditori, mentre nel concordato liquidatorio la proposta viene dal debitore, il tribunale non entra nel merito e non è previsto consultare i creditori. 

L’apertura della liquidazione giudiziale ha importanti effetti patrimoniali, non a caso si parla di spossessamento dei beni del debitore, che significa la perdita della facoltà di amministrare l’impresa e di disporre dei suoi beni, che passano nelle competenze del curatore. Il curatore si incarica temporalmente di proseguire la gestione d’impresa, ha l’incarico di preparare un programma di liquidazione che dovra’ essere approvato dai creditori e autorizzato dal giudice. Inoltre, nel programma di liquidazione si indicano le azioni necessarie per conservare la continuita’ dell’impresa e per favorire la sua cessione in maniera unitaria. 

Al curatore vengono affidati speciali poteri per portare a termine operazioni sull’organizzazione e la struttura finanziaria della società, e per esercitare i poteri dell’assemblea dei soci, che è un cambio radicale nella governance che lascia poco spazio a interpretazioni ambigue. 

Questo è giustificato dall’intenzione di preservare l’integrità del patrimonio per facilitare la vendita in blocco dell’azienda. Su queste basi, il curatore può vendere l’azienda senza l’accollo dei debiti sorti prima del trasferimento di proprietà, salvo che l’acquirente decida di pagare il prezzo mediante accollo di parte dei debiti se questo risultasse opportuno e piu favorevole per i creditori. 

In entrambi i casi, il piano di liquidazione dovrebbe prevedere un’offerta per la cessione dell’azienda (o di un suo ramo) perché la vendita dell’impresa nel suo complesso resta sempre la soluzione preferibile per i creditori, perché genera l’aspettativa di un maggiore ricavo rispetto alla vendita dei singoli beni patrimoniali. L’esecuzione della liquidazione, quando esista un acquirente, normalmente si realizza con il conferimento dell’azienda, dei suoi beni e rapporti contrattuali a altra società, anche di nuova costituzione. 

La strada è ancora lunga, tortuosa, con molte buche, ma la direzione sembra definita.

* Roberto Albisetti, ex dirigente Banca Mondiale, consulente di strategia e professore di finanza