Diga Genova, regolare l'appalto a Webuild: Consiglio di Stato dà ragione al costruttore. Bucci: "Avanti con serenità e ancora più slancio"

di Redazione

Possibili conseguenze anche sul contenzioso che vede contrapposti Commissario all'infrastruttura e Anac

Nuovo ribaltone nella vicenda giudiziaria che riguarda l'appalto da 1 miliardo e 300 milioni per la costruzione della diga di Genova. Il Tar Liguria aveva annullato la gara di appalto per una carenza di requisiti di una delle società del consorzio Per Genova Breakwater, ma oggi il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar affermando quindi la regolarità della procedura di appalto. In ogni caso la sentenza del Tar non aveva influito sui lavori, visto che i cantieri del Pnrr sono tutelati da uno scudo giuridico che non toglie l’appalto a chi se lo è aggiudicato ma prevede un risarcimento per l’impresa ingiustamente esclusa.

Commenta Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario all'infrastruttura: “Le pronunce del Consiglio di Stato ci permettono di andare avanti sul lavoro della nuova Diga in maniera serena, confidenti di rispettare tutti i termini previsti per la consegna dell’opera. Voglio ringraziare per il fondamentale supporto in questa fase l’avvocato Luca Nuzzolo, dirigente del servizio Affari generali, gare e patrimonio dell’Autorità portuale di Genova e l’Avvocatura dello Stato rappresentata da Giuseppe Novaresi e Anna Maria Bonomo. Confortati da quanto espresso dal Consiglio di Stato andiamo avanti con ancora più slancio, le uniche preoccupazioni che restano saranno quelle di natura tecnica che ogni grande progetto porta con sé”.

Il Tar aveva annullato la gara per via di alcuni lavori che Webuild aveva dichiarato di aver svolto ma che secondo i giudici sarebbero stati invece effettuati da un'altra azienda, in particolare la realizzazione del Tuas Terminal di Singapore per un miliardo e mezzo di euro. Il Tar scriveva: "Il fondamentale lavoro n. 2 (quello di Singapore, ndr) non è stato svolto dalla società Sidra s.p.a., sicché esso non poteva essere positivamente valutato come obiettivamente significativo delle sue capacità realizzative".

Oggi il Consiglio di Stato rileva il “sostanziale difetto di motivazione che affligge il dispositivo di accoglimento della sentenza appellata. Occorre osservare che, nelle dichiarazioni afferenti al proprio requisito esperienziale A2, il consorzio offerente Webuild aveva inequivocabilmente riferito la realizzazione dell’opera maggiormente rilevante – il Tuos Terminal Phase 1 del porto di Singapore – alla Sidra s.p.a., mandante del raggruppamento. In proposito, al fine di individuare il soggetto realizzatore dell’opera, era stata utilizzata l’espressione “Sidra s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51%”, richiamando dunque il collegamento esistente tra Sidra e la società Dredging International, a sua volta appartenente al gruppo DEME. Quest’ultima ha dunque svolto la quota maggioritaria (51%) del lavoro oggetto di dichiarazione, come si poteva evincere dalla pur stringata dichiarazione resa in gara, e risulta altresì essere socia di Sidra al 25% del capitale sociale (come allegato dalla parte appellante; il legame tra le sue società, comunque, parimenti poteva evincersi dalla dichiarazione resa in gara, che le nominava entrambe). Ebbene, da quanto precede appare chiaro il coinvolgimento di Sidra – e, con essa, del consorzio Webuild offerente – nella realizzazione del lavoro in questione, ben potendo essa spendere il know-how ottenuto dalla compagine che ne detiene una quota significativa del capitale sociale.Sul punto, il TAR – pur avendo rilevato un’apparente ambiguità della dichiarazione resa in gara – non ha tuttavia esaminato l’evidente significato di base che quella dichiarazione recava, sia laddove essa menzionava il collegamento tra Sidra e Dredging, sia laddove il know-how era riferito alla quota maggioritaria dei lavori svolti. Non poteva, quindi, concludersi che “il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra s.p.a.”, ovvero che si era determinato “un evidente travisamento quanto alla diretta riferibilità del lavoro n. 2 alle capacità realizzative dei componenti del Consorzio Webuild”, ovvero ancora che, ai fini dell’accoglimento del motivo, “Ciò che conta è che il fondamentale lavoro n. 2 non è stato svolto dalla società Sidra s.p.a.”: affermazioni che non risultano supportate da alcun elemento riferibile alla dichiarazione resa in gara, il cui significato, come visto, era oggettivamente ricavabile.Ne consegue la riforma, in parte qua, della sentenza appellata”.

La sentenza del Consiglio di Stato potrebbe avere conseguenze anche su un altro ricorso alla magistratura amministrativa, che nella fattispecie vede il Commissario alla Diga in giudizio contro Anac, che aveva infatti aperto un dossier sull’appalto diga evidenziando una serie di criticità amministrative e penali, tanto che gli atti erano stati trasmessi alla Procura europea.